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Dunque niente intercettazioni e niente notizie. Magistrati nella rete. Giornalisti in galera. Politici schermati dalla legge. Periferie presidiate. Campi nomadi circondati. Clandestini passibili di arresto. Carceri sempre più piene di soli poveracci: tossici, extracomunitari, gli ultimi dell’ultimo girone.Mai più un banchiere molestato da indagini. Mai più un primario, né una clinica. Mai più un fabbricante di strade e di ponteggi pericolanti. Mai più i trafficanti di calciatori, di bond argentini e di sub prime. Mai più scalatori di banche e di assicurazioni.Giornali e giornalisti obbligati al silenzio. Editori passibili di immediati ricatti, con perigliose battaglie legali, ritorsioni economiche, guerriglie normative senza fine. Oppure gentilmente blanditi dalle dolcezze del quieto vivere. E dal veleno di dossier (veri o falsi) ma ugualmente clandestini e clandestinamente compilati per allestire ricatti ideati da tutti gli spioni disponibili nei sottofondi della repubblica.
Disobbedire. Scrivere quel che si riesce (e riuscirà) a sapere. Usando i propri giornali se ci stanno, oppure l’ovunque planetario della Rete, oppure il ciclostile. Non piegare la schiena. Non rinunciare neanche un po’ a essere liberi.
1 commento:
L’attuale disciplina riguardante le intercettazioni telefoniche si rinviene nel Libro III, Titolo III, Capo IV del Codice di Procedura Penale. Più precisamente agli articoli 266 e ss. c.p.p.. Possiamo, dunque, escludere che il nostro Ordinamento non disciplini affatto le intercettazioni e possiamo procedere con la verifica di cosa è previsto in merito ad esse e di come possano essere utilizzate quale mezzo di ricerca della prova in un procedimento penale. Innanzitutto, l’art. 266 c.p.p. limita la possibilità di uso delle intercettazioni solo ad alcuni reati ed esattamente ai reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) ed f-bis) dello stesso articolo:
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
Come avrete notato, con l’attuale disciplina non si può essere intercettati sempre e comunque, ma l’intercettazione è prevista solo per alcuni delitti e reati di particolare gravità. Per questo motivo non è esattamente chiaro il perchè si annuncia che il ddl serve a garantire il diritto alla riservatezza tutelato dall’articolo 15 della Costituzione e i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la legge dello Stato deve garantire un’adeguata protezione della privacy, attraverso la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazioni e la natura dei reati se è di fatto già così. Sorge spontanea una domanda: non è che, come al solito, si vogliono escludere reati per i quali sono indagati gli amici degli amici? Perchè, se così fosse, mi sentirei preso leggermente in giro ad ascoltare che vogliono tutelare la mia privacy con queste modifiche. Ma andiamo avanti…
Un altro aspetto che ritengo fondamentale riguarda le modalità di uso delle intercettazioni. Il Governo annuncia che dovrà essere un collegio di Giudici a stabilire se potrà essere usato questo strumento di raccolta delle prove. Ancora una volta sorge spontanea una domanda: ma come funziona adesso? Il Magistrato che sta indagando può decidere di intercettare in totale autonomia? Ed ancora una volta la risposta è NO. Attualmente, le intercettazioni possono essere autorizzate solo laddove queste siano indispensabili ai fini delle indagini e della sussistenza dei gravi indizi di reato. Vale a dire che l’ipotesi delittuosa per la quale si richiede l’uso delle intercettazioni non deve apparire come meramente ipotetica. Inoltre, le intercettazioni devono essere disposte con decreto motivato dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Magistrato del Pubblico Ministero ed il Giudice deve altresì motivare a pena di nullità che ci siano i presupposti per l’adozione del provvedimento. Vi è solo un caso nel quale il Magistrato del Pubblico Ministero può effettuare le intercettazioni senza previa autorizzazione. Questa ipotesi è prevista dall’art. 267 C.p.p., al punto 2, dove si stabilisce che per ragioni di urgenza il Pubblico Ministero può procedere in autonomia alle intercettazioni con decreto motivato, ma deve, entro le successive 24 ore, inviare richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari il quale, a sua volta, ha ulteriori 48 ore per la convalida. Badate bene, se quanto previsto dal Codice di Procedura Penale non viene rispettato, le intercettazioni saranno inutilizzabili!
Non voglio andare oltre, perchè questo è già più che sufficiente a porvi le domande definitive: credete davvero che le modifiche che verranno introdotte con il d.d.l. serviranno a tutelare la vostra privacy? Siete proprio sicuri che la disciplina attuale non sia sufficiente a garantire l’uso delle intercettazioni solo laddove ve ne sia effettivo bisogno? Il mio parere personale è che, come al solito negli ultimi anni in Italia, sia solo un problema di far rispettare le leggi che già esistono ed è solo fumo negli occhi l’introduzione continua di leggi per regolamentare qualcosa che già è regolamentata. Se, poi, vogliamo “pensar male” (e come diceva qualcuno “a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azecca”) allora dobbiamo pensare che qui si vuole solo aiutare qualche amico. D’altronde non si spiegherebbe il motivo per cui le modifiche al Codice di Procedura Penale che verranno introdotte se il d.d.l. dovesse diventare Legge dovrebbero essere retroattive (cioè valide anche per i processi in corso), come pure da qualcuno è già stato preventivato. Che senso ha? Che le facessero per i processi futuri senza vanificare gli sforzi compiuti dai Magistrati negli anni passati e con regole del gioco diverse.
La verità è che se alla classe politica italiana stesse a cuore la nostra privacy, avrebbe potuto iniziare ad abrogare una volta per tutte il famoso Decreto Pisanu che obbliga gli ISP a conservare tutti i nostri dati delle comunicazioni per fini antiterrorismo… pensateci bene, siamo tutti intercettati (sebbene non per fini processuali) con la scusa che questo è necessario per individuare i terroristi… intercettiamo tutti per trovare 1 terrorista ogni milione di abitanti.. altro che democrazia, questo si chiama regime totalitario.
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